Curiosità

Il testamento: quando è valido

La legge ed il codice civile in particolare danno la possibilità di redigere tre forme di testamento: quello olografo, quello pubblico e quello segreto, ormai in disuso.

Il testamento pubblico è quello redatto dal notaio alla presenza di due testimoni: il testatore dichiara al notaio le proprie volontà testamentarie e queste vengono ridotte a mano per iscritto dallo stesso in presenza dei testimoni.

Il testamento olografo invece è quello più semplice: si scrive su un semplice foglio di carta ed a mano, se scritto con la macchina da scrivere ciò determina la nullità del testamento olografo, deve essere datato e sottoscritto dal testatore.

La redazione del testamento olografo, sebbene come visto non richieda l’applicazione di difficili regole di forma, per quanto attiene al contenuto ha gli stessi effetti delle altre forme testamentarie. Nella redazione dello stesso si deve tenere conto di tutte le nullità dal punto di vista sostanziale che ne possono determinare l’impugnabilità.

Altro problema di cui tenere conto nella stesura del testamento olografo è quello relativo ai legittimari ed ai loro diritti. Un testamento che non tenga in debito conto dei diritti dei legittimari non sarà nullo né annullabile, ma assoggettabile all’azione di riduzione. Il legittimario leso potrà infatti domandare al giudice che venga reintegrato il proprio diritto limitatamente alla parte che è stata lesa: ciò determinerà una parziale inefficacia del testamento.

Il codice civile non prevede altre forme di testamenti ordinari: i cosiddetti “testamenti speciali” si possono redigere soltanto in particolari situazioni per le quali ci sia un’esigenza contingente. L’applicazione delle norme relative ai testamenti speciali è tanto rara quanto quella relativa al testamento segreto.

Nel nostro ordinamento non è prevista la validità di un testamento dettato oralmente, nemmeno se in presenza di testimoni. La dottrina ritiene questo genere di testamento inesistente e nemmeno assoggettabile a convalida.

Il testamento può essere redatto da chiunque sia maggiorenne e non interdetto: il difetto di tali requisiti di capacità determinerà l’annullabilità del testamento. L’impugnazione del testamento per l’annullabilità dello stesso può essere esperita entro il termine di cinque anni dalla data in cui hanno avuto esecuzione le disposizioni testamentarie.

L’impugnazione del testamento per la nullità dello stesso invece non ha termine. Deve in questo caso tenersi conto degli effetti dell’usucapione che limiteranno di molto l’efficacia dell’azione giudiziale esperita.

Il legittimari che invece fossero lesi nei loro diritti potratto impugnare il testamento con l’azione di riduzione entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione dell’eredità.

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