Un investigatore privato non può controllare l’attività lavorativa
La Cassazione ha ribadito che la vigilanza sull’attività lavorativa è riservata solo al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori
E’ di questi giorni, precisamente datata 11 giugno 2018, la pubblicazione della sentenza 15094 con la quale la Cassazione ha sancito che l’attività di un investigatore privato non può sconfinare nel controllo sulla diligente esecuzione della prestazione di lavoro. Con ciò la Cassazione stessa ha ribadito che la vigilanza sull’attività lavorativa è riservata dall’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori solo al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori.
Ma veniamo ai fatti
Un’azienda dovendo fare dei lavori esterni in un cantiere assume un ispettore per il controllo di questi lavori. Dopo qualche tempo sospetta che questo ispettore non faccia bene il suo lavoro ed assume un investigatore privato affinché controlli il suo operato.
Dopo un certo periodo di indagini l’investigatore privato presenta la relazione all’azienda la quale, prove alla mano, ritiene che il lavoratore assunto sia venuto meno ai suoi doveri di diligenza e fedeltà su cui si fonda qualsiasi rapporto di lavoro e licenzia il dipendente.
Il lavoratore licenziato nel 2009 decide di far causa alla sua ex azienda ed il giudice di prime cure dà ragione al dipendente ma poi in Appello perde la causa.
La Corte di Appello sosteneva che l’azienda aveva tutto il diritto di utilizzare un investigatore privato per verificare la condotta del dipendente e la sua diligente esecuzione della prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione con la citata sentenza 15094 dell’11 giugno 2018 ribalta ancora il verdetto, accoglie il primo motivo del ricorso e cassa la sentenza della Corte di Appello salvando il dipendente.
Nello specifico la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva scrive che il ricorso ad un investigatore privato è ammesso solo in alcuni casi sostenendo e ribadendo che l’investigatore privato può controllare il dipendente:
- qualora tenga comportanti “illeciti” o “penalmente rilevanti”;
- svolga attività retribuita in favore di terzi durante il suo orario di lavoro;
- compia furti all’interno dell’azienda (ad esempio vendendo un prodotto ed incassare la somma);
- ed ancora, svolga attività extralavorativa violando il divieto di concorrenza.
Spiega la Suprema Corte che questi sono i casi in cui l’attività di un investigatore privato (relazioni, foto, registrazioni audio e video) possono essere utilizzati ed assumere prova a scapito del lavoratore.
Al di là di questo, l’attività di un’agenzia di investigazioni non può sconfinare nella vigilanza sull’attività lavorativa che è riservata dall’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori solo al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori.
Si ringrazia l’investigatore privato Roma Giuseppe Tiralongo per l’invio dell’articolo.