Curiosità

Nuove norme sul decreto di sicurezza antincendio per gli edifici civili

Il decreto sulle norme di sicurezza antincendio per gli edifici civili e le abitazioni è stato di recente modificato, il decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 30 del 5 febbraio 2019 del Ministero dell’Interno, fa riferimento alla nota del 25 gennaio 2019 e riporta di modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987 numero 246 che concerne le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.

Oggi il decreto riporta un nuovo allegato che va a sostituire il precedente, del citato decreto dell’87 modificandone le relative norme antincendio e sarà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Applicazione per nuovi edifici ed esistenti

Il decreto verrà applicato agli edifici di nuova costruzione e per quanto riguarda gli esistenti questi dovranno essere adeguati alle disposizioni con le seguenti scadenze: ovvero gli edifici già presenti sul territorio a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le disposizioni riguardanti l’installazione ove è prevista di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; e a un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le restanti disposizioni tutti gli edifici soggetti al Decreto del Presidente della Repubblica del primo agosto 2011; decreto che porta il numero 151 dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento nel momento del rinnovo periodico della conformità antincendio.

Nuove indicazioni alle quali adeguarsi

Quindi per riassumere l’articolo due del decreto riporta le nuove indicazioni per la sicurezza delle facciate degli edifici soggetti a decreto 151/2011 già citato, verranno applicate così alle nuove costruzioni e agli edifici già esistenti, solo in caso di rifacimento superiore al 50% della superficie complessiva della facciata e escludendo i lavori o i progetti già approvati dal competente comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, già citato nel primo agosto 2011 numero 151, con atti abitativi già concessi per costituire un riferimento al progetto il documento da consultare è quello nominato requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili che è stato allegato alla lettera circolare 5043 del 15 aprile 2013.

Per approfondimenti

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